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Notizie e novità

Comunicazione importante: proroga scadenza autocertificazione

In relazione all’emanazione del decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, l’ AUTOCERTIFICAZIONE dei Rischi in Luoghi di lavoro sotto i 10 addetti, che era da sostituire col documento di Valutazione rischi entro il 30 giugno 2012,  E’ PROROGATA AL 31/12/2012.

Questo il testo completo:

 


DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57

 


Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle

microimprese. (12G0079)

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare

disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente

dall’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del

lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale

prevista dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall’espressa esclusione

dell’applicabilita’ ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro,

prevista dall’articolo 62, comma 2, del citato decreto;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di

scongiurare il rischio di una sospensione delle attivita’ operative

nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata

dall’impossibilita’ di applicare le disposizioni tecniche previste

dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli

attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessita’ ed urgenza di

evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate

di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29,

comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori

di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30

giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione

dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad

elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure

ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell’11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della

giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,”

sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei decreti di

cui al comma 2,”;

b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di

valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 29, comma

5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e

successive modificazioni, le parole: “Fino alla scadenza del

diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del

decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),

e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012” sono sostituite dalle

seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di

entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo

6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 maggio 2012

NAPOLITANO

>Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell’economia e

delle finanze

Passera, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Fornero, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino




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